Aste telematiche giudiziarie

Dall'11 aprile 2018 le vendite giudiziarie possono effettuarsi esclusivamente con aste telematiche.

L’asta immobiliare è il processo di compravendita che si realizza mediante offerte e si conclude con la vendita dell’immobile al migliore offerente. Le aste immobiliari possono essere di due tipi: giudiziarie e di dismissione del patrimonio pubblico.

L’asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare, è una particolare forma d’asta che realizza la vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione del bene a causa di debiti insoluti; si tiene presso il tribunale o gli studi di professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni.

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Chi ricorre alle aste giudiziarie e perché

Ricorrono all’asta immobiliare giudiziaria i creditori dell’esecutato che – attraverso la vendita all’asta dei beni pignorati – desiderano ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i propri crediti.

Chi partecipa e perché

Qualsiasi persona fisica o giuridica (società o enti), ad eccezione del debitore, può partecipare all’asta immobiliare mediante l’offerta di una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà dell’immobile messo all’asta. Partecipa all’asta giudiziaria colui che intende realizzare un acquisto sicuro, che potrebbe rivelarsi anche conveniente.
Può essere conveniente perché ci si può aggiudicare un immobile a un prezzo inferiore – talvolta anche molto inferiore – rispetto al suo valore commerciale stimato dal perito. Inoltre, ogni volta che un’asta va deserta, ossia quando il bene immobile non viene aggiudicato, esso verrà rimesso all’asta a distanza di alcuni mesi a un prezzo ridotto del 25% (percentuale prevista dalla legge).
L’asta è anche una modalità di acquisto trasparente poiché la perizia, ossia la “fotografia” dello stato e delle condizioni del bene, è sempre visionabile; inoltre, al momento del trasferimento della proprietà il giudice delle esecuzioni ordinerà che le ipoteche e i pignoramenti siano cancellati, così che l’aggiudicatario otterrà la proprietà del bene libera da pesi e gravami.

La pubblicità

È dato obbligatoriamente avviso della vendita all’asta di un immobile mediante: - l’affissione per almeno tre giorni continuativi all’albo del tribunale presso il quale si svolge il procedimento esecutivo; - la pubblicazione su siti internet specializzati e autorizzati; - una o più pubblicazioni sui quotidiani di informazione locale di maggiore diffusione nella zona interessata, oppure, quando ritenuto opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale.
Alle forme di pubblicità obbligatorie se ne possono aggiungere alcune facoltative, quali: pubblicità radiofonica, televisiva, mediante volantinaggi, affissioni, o pubblicazioni specializzate e gratuite. La pubblicità riporterà le notizie contenute nell’avviso di vendita.

La pubblicità legale e la gestione delle aste telematiche

Con il PDG 3.05.2017 il Ministero della Giustizia ha disposto l’iscrizione del sito internet www.venditepubblichenotarili.notariato.it, realizzato da Notartel s.p.a. società informatica del notariato italiano, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del DM 31 ottobre 2006.

Dal 19 febbraio 2018 con l’entrata in funzione del Portale Unico delle Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/, anche Vendite Pubbliche Notarili è idoneo come portale di pubblicità con efficacia legale.

Notartel è soggetto accreditato, dal Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, in base al D.M. 31 ottobre 2006, ed è iscritta dal 9 novembre 2017 al numero progressivo 10 del Registro dei Gestori della vendita telematica e autorizzata a effettuare la gestione delle vendite giudiziarie per tutti i Tribunali appartenenti ai Distretti di Corte d'Appello italiani.

L'asta

L’esperimento d’asta, ossia la realizzazione della vendita all’asta, si tiene nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso d’asta ed è necessariamente preceduto dal deposito delle offerte secondo le indicazioni stabilite nell’avviso. Le aste immobiliari possono avvenire senza incanto o con incanto.

  • Nell’asta senza incanto l’offerente presenta la propria offerta in busta chiusa e il prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo base indicato nell’avviso d’asta. Nel caso di presenza di più offerte l’immobile non viene aggiudicato all’offerta con prezzo più elevato, bensì si indice una gara tra tutti i partecipanti a partire dal prezzo più alto, con rilancio minimo.
  • L’asta con incanto è una particolare modalità di attuazione della vendita nell’espropriazione forzata, consistente in una pubblica gara tra offerenti. Si dispone dopo una vendita senza incanto andata deserta.
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