Come partecipare

Le notizie sugli immobili la cui asta di vendita è in corso sono reperibili consultando gli avvisi pubblicati e il calendario delle aste.

I documenti visionabili per verificare l’interesse alla partecipazione a una gara d’asta sono:

  • l’ordinanza e/o l'avviso di vendita, che contengono gli estremi per l’individuazione dell’immobile oggetto della vendita, il prezzo base, l'importo della cauzione e le modalità di versamento, l'indicazione della tipologia di procedura e la definizione della modalità di asta (tradizionale o telematica sincrona/sincrona mista/asincrona) nonché ogni altra indicazione già contenuta nella perizia e che si ritiene utile pubblicare;
  • la perizia di stima, che costituisce parte integrante del bando di vendita. L’immobile oggetto di vendita può essere visionato previa richiesta di appuntamento formulata tramite l'apposita funzione "Richiesta prenotazione visita" disponibile in ciascun avviso pubblicato sul Portale delle Vendite pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp/).

La presentazione della domanda

Offerta cartacea in busta chiusa

Per le procedure pendenti con il vecchio rito o in caso di aste telematiche sincrone miste, ogni partecipante dovrà presentare, nel luogo e nei giorni indicati nell’avviso di vendita, un’offerta in busta chiusa nelle modalità previste dalla procedura, unitamente a copia dei documenti richiesti dal bando di vendita cui dovrà esser fatto riferimento.

Offerta digitale o domanda di partecipazione per le aste telematiche asincrone

Per la presentazione di offerte digitali o per la presentazione di domanda per la partecipazione alle aste telematiche asincrone, è necessario procedere tramite l'apposita funzione "Effettua un'offerta nel sito Gestore vendita telematica" disponibile in ciascun avviso pubblicato sul Portale delle Vendite pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/) o, in caso il Gestore della vendita sia Notartel, anche tramite la funzione "Fai un'offerta" disponibile nel singolo avviso.

Versamento della cauzione

Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato per l’importo e secondo le modalità indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita relativi alla singola procedura.

In base alle diverse indicazioni dei tribunali, possono essere previste le seguenti tipologie di conto corrente:
  • conto “unico” intestato al Tribunale;
  • conto intestato alla procedura;
  • conto intestato al gestore della vendita telematica (ex DM 32/2015).

In caso di adozione della terza ipotesi, Notartel, in qualità di Gestore della vendita telematica, ha predisposto, per il versamento delle cauzioni, il proprio conto dedicato intestato a “Notartel s.p.a. Cauzioni Aste” con IBAN IT24/I/03332/03201/000002610810 (SWIFT/BIC: PASBITGG).

Ai sensi del DM 32/2015 il gestore comunica e documenta anche gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, e di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l’offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza.

Termini per il deposito delle cauzioni

Occorre sempre rispettare il termine il deposito delle cauzioni indicato nell’ordinanza o nell’avviso di vendita, o previsto dalla normativa. Tuttavia, al fine di poterne verificare l’effettivo accredito nonché al fine di inserirne la relativa ricevuta nel modulo dell’offerta, poiché le tempistiche necessarie per il completamento del versamento possono variare, anche in base al metodo di pagamento utilizzato, è consigliabile che la disposizione avvenga con qualche giorno di anticipo rispetto al termine di presentazione delle offerte. In particolare nel caso delle vendite mobiliari senza incanto tale termine viene fissato a 5 giorni prima dell’inizio dell’asta (ex art.25 comma 6 DM 32/2015).

Tipologia di aste telematiche ai sensi del DM 32/2015

Si riportano di seguito le definizioni inerenti le modalità di vendita tramite asta telematica previste in caso di procedure esecutive o fallimentari, svolte ai sensi del II comma dell’art.107 L.F:
  • Vendita sincrona telematica: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti.
  • Vendita sincrona mista: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.
  • Vendita asincrona: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura.

La partecipazione alla gara

Gara in busta chiusa

Nelle procedure esecutive svolte ai sensi del vecchio rito, ogni partecipante alla vendita dovrà presentarsi nel luogo e nei giorni indicati dall’avviso di vendita. In caso di presentazione di una sola offerta aumentata di 1/5 si procede all’aggiudicazione. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pari al prezzo base, salvo il dissenso del creditore procedente presente in aula. In caso di più offerenti, si terrà una gara tra gli stessi partendo dall’offerta più alta; l’ammontare del rilancio minimo obbligatorio viene indicato nell’avviso d’asta. Presentata l’offerta, la stessa non può essere ritirata; in caso di gara, se l’offerente non si presenta l’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta più alta.

Nelle procedure esecutive svolte ai sensi del nuovo rito, si applicano anche le ulteriori norme previste dal DM 32/2015, per la partecipazione alle aste telematiche.

Gara con incanto

Nelle procedure esecutive svolte ai sensi del vecchio rito, ogni partecipante all’incanto dovrà presentarsi nel luogo e nei giorni indicati dall’avviso di vendita, e proporre offerte in aumento rispetto al prezzo base con rilancio obbligatorio il cui ammontare è specificato nell’avviso d’asta. Se l’offerente non partecipa all’incanto personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo (non si presenta o ritira l’offerta in asta prima che si apra la gara con il rilancio minimo obbligatorio), la cauzione verrà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero; la restante parte (1/10) è trattenuta come somma sanzionatoria, quale deterrente contro eventuali “azioni di disturbo”.

Nelle procedure esecutive svolte ai sensi del nuovo rito, si applicano anche le ulteriori norme previste dal DM 32/2015, per la partecipazione alle aste telematiche.

Aggiudicazione provvisoria e definitiva nelle procedure esecutive

Vendita in busta chiusa

Nella vendita in busta chiusa l’aggiudicazione è sempre definitiva e da essa decorrono i termini per il versamento del saldo del prezzo.

Vendita con incanto

Nella vendita con incanto l’aggiudicazione è provvisoria, soggetta all’aumento di 1/5, da effettuarsi nei dieci giorni successivi all’asta. Decorso tale termine l’aggiudicazione diviene definitiva.

Vendita in aumento di 1/5 del prezzo di aggiudicazione nelle procedure esecutive

Entro 10 giorni dalla chiusura della vendita con incanto può essere presentata un’offerta aumentata di 1/5 del prezzo di aggiudicazione del precedente incanto. Il giudice delle esecuzioni o il professionista delegato, verificata la regolarità dell’offerta in aumento di 1/5, indice una nuova gara sull’ultimo prezzo; la gara si terrà esclusivamente fra l’aggiudicatario provvisorio, l’offerente in aumento di 1/5 e i partecipanti alla precedente vendita che, informati dell’avvenuto deposito dell’offerta in aumento, abbiano manifestato l’intenzione di partecipare alla nuova gara con il deposito del doppio della cauzione.

Versamento del prezzo anche con mutuo

L’aggiudicatario definitivo deve versare il prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, entro il termine e con le modalità indicate nell’avviso di vendita. I partecipanti all’asta possono richiedere e ottenere mutui ipotecari; in questo caso, nei termini di versamento del saldo del prezzo, dovrà essere perfezionato il contratto di finanziamento previsto dalla legge, cioè un mutuo di scopo per l’acquisto del bene aggiudicato, che preveda il versamento diretto delle somme erogate e sia garantito da ipoteca di primo grado sul bene aggiudicato. La stipula del contratto di mutuo e l’iscrizione dell’ipoteca di primo grado a favore dell’istituto di credito mutuante avverranno contestualmente all’emissione del decreto di trasferimento.

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