FAQ

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Per i coniugi in comunione dei beni è sufficiente che uno dei due depositi la domanda di partecipazione e si presenti all'asta: l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione.

Il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che esso non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile. 

No, il soggetto che ha partecipato personalmente all'asta sarà il medesimo al quale l’immobile aggiudicato sarà trasferito. L’unico modo per consentire il trasferimento dell’immobile ad altra persona è partecipare per conto della stessa tramite procura speciale notarile, da allegare alla domanda di partecipazione all'incanto.

Di norma, l’entità di spese e di onorari oscilla tra il 10% e il 15% circa del prezzo finale di aggiudicazione (anche inferiore in caso di concessione dei benefici per la prima casa), determinando così la restituzione all’acquirente di un residuo limitato della somma affidata al professionista per tutte le procedure necessarie al trasferimento. Si precisa che le imposte sono calcolate sul prezzo di aggiudicazione, poiché la norma sul “prezzo valore” (Guida “Prezzo-Valore, i vantaggi della trasparenza nelle vendite immobiliari” del Consiglio nazionale del Notariato) non si applica alle procedure esecutive e concorsuali.

Sì, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. Deve essere rilasciata apposita dichiarazione al professionista delegato nel momento in cui esso effettuerà l’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento.

I contratti di affitto, locazione o comodato non sono opponibili all'acquirente all'asta, salvo che non siano autorizzati dal giudice delle esecuzioni o che abbiano data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento. In questo caso, non sono efficaci nei confronti dello stesso aggiudicatario oltre la prima scadenza del contratto d’affitto e, se essa supera i 9 anni, non è opponibile oltre tale termine se non debitamente trascritto. 

Sì. La stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all'emissione del decreto di trasferimento e sull'immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado. 

Di solito si procede al sorteggio fra le offerte presentate nella prima fase. 

È opportuno essere presenti per evitare di perdere l’occasione di partecipare all'asta con aumento, o di avere notizia dell’aggiudicazione di un immobile con il conseguente obbligo di versamento del corrispettivo e delle spese. 

È necessaria per porre un limite al diritto e all'obbligo di acquisto da parte dell’offerente stesso: infatti nel momento in cui si aggiudica un numero di immobili pari a quello indicato come limite massimo, ogni altra offerta perde efficacia. 

Di solito l’offerente partecipa all'asta di persona. È possibile altresì partecipare all'asta tramite procuratore speciale autorizzato con procura notarile, da allegare alla domanda di partecipazione. Il procuratore speciale parteciperà all'asta per conto del soggetto che ha dato la procura, a favore del quale sarà aggiudicato il bene. All'asta, infine, è possibile partecipare anche dando mandato a un avvocato, il quale può fare offerte per persona da nominare. L’avvocato nei tre giorni successivi all'asta dovrà dichiarare in cancelleria o al notaio incaricato il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, alla quale sarà aggiudicato il bene.

La verifica dell’autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di vendita da parte di un soggetto incaricato dal Giudice che si autentica nel Portale delle Vendite Pubbliche in qualità di soggetto legittimato alla pubblicazione avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID).
Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all’atto dell’inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura. Alla pressione del pulsante “Prosegui” il sistema effettua la verifica sui registri che esista un incarico attivo del soggetto e riconosciuto come legittimato alla pubblicazione. Solo dopo la risposta positiva di questa verifica autorizzativa effettuata dal sistema il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata (vedi anche le FAQ del Portale Ministeriale Vendite Pubbliche).

Le informazioni pubblicate sono ricavate dai documenti ufficiali della vendita e riguardano i dati di procedura e dei beni in vendita, i dati della vendita e le modalità di partecipazione.
I documenti che normalmente vengono pubblicati sono:

  • Ordinanza
  • Avviso di vendita
  • Perizia estimativa
  • Planimetrie
  • Foto 

Il codice di procedura civile, all’art. 579, stabilisce che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. 

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono diverse in riferimento al Tribunale competente. Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, in base a quanto stabilito nell’avviso di vendita. 

Per poter visitare il bene bisogna rivolgersi al “Custode Giudiziario”. 

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, nei termini e nei modi indicati nell’ordinanza o nell’avviso di vendita, il saldo prezzo. 

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